OliO DOP E IGP
Questo marchio fornisce la garanzia di acquistare un olio che ha una
origine certa, prodotto secondo un preciso disciplinare di produzione
e con caratteri di qualità verificati in base a specifici controlli,
effettuati da Enti Certificatori appositamente autorizzati; viene assicurato
che la produzionee, la trasformazione e l'elaborazione ricade nell'area
geografica, e in particolare:
- le olive sono prodotte in una zona geografica ben identificata, in oliveti
iscritti in apposito elenco;
- la coltivazione avviene con caratteristiche tradizionali, la raccolta
delle olive avviene nella zona indicata, e direttamente sulla pianta;
- la trasformazione in olio avviene in frantoi autorizzati, nella zona
indicata;
- il confezionamento avviene nella zona indicata;
- le analisi effettuate garantiscono le qualità organolettiche
e chimico-fisiche tipiche del disciplinare del marchio;
- l'organismo di certificazione è appositamente autorizzato dal
Ministero;
I prodotti IGP e DOP sono regolati dal Reg. CEE 2081/92. Un olio DOP ha caratteristiche migliori rispetto a un normale extra-vergine, proprio per la tipicità ed esclusività che lo lega al territorio.
La differenza tra i prodotti DOP e IGP risiede nel fatto che per i primi tutta la filiera (produzione, trasformazione, elaborazione) deve avvenire nell’area geografica delimitata, mentre per i secondi è sufficiente che solo una o più fasi del processo produttivo ricadano nell’area geografica indicata.
L'olio d'oliva salentino si riconosce nell'extravergine DOP "Terra d'Otranto".
OliO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’olio etichettato con questo marchio è prodotto da olive provenienti da agricoltura biologica nel rispetto delle seguenti norme:
- gli olivi non hanno subito trattamenti con pesticidi erbicidi o sostanze
dannose per l'uomo e gli animali;
- la concimazione avviene con deiezioni animali, di allevamenti biologici;
- l'olio è privo di difetti e sapori anormali;
- l'olio è prodotto in una linea di lavorazione dedicata e separata;
- è sottoposto a rigorosi controlli fatti da enti appositi, nelle
varie fasi (olivicoltori frantoiani, imbottigliatori), con registrazioni
scritte verificabili;
- la conversione delle colture in agricoltura biologica dura tre anni,
prima di poter produrre olio da agricoltura biologica;
L’olio come tutti i prodotti da agricoltura biologica sono regolati
dal Reg. CEE 2092/91 e 2078/92.
Ai sensi del D.L.vo 109/2002 per ETICHETTATURA si intende l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio,delle immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare.
Nell’articolo 2 comma 1, viene sancito che quanto riportato in
etichetta non debba indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche
del prodotto. L’articolo 3 riporta l’elenco delle indicazioni
obbligatorie da riportare in etichetta:
- Denominazione di vendita
- Elenco degli ingredienti
- Quantità netta di prodotto
- Termine minimo di conservazione
- Lotto di produzione
- Modalità di conservazione
- Nome o ragione sociale e sede del fabbricante o confezionatore o venditore
che operi in U.E., nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi
- Sede dello stabilimento di produzione e confezionamento
- Luogo di origine o provenienza.