La normativa
L'intera materia delle locazioni è disciplinata dalla legge 9 dicembre 1998 nr. 431. L'art. 1, comunque, esclude tutta la materia delle locazioni per finalità turistiche dalle previsioni della suddetta norma.
Inoltre, alle locazioni concluse con finalità esclusivamente turistica non è applicabile nemmeno la disciplina la prevista dall'art. 5 della stessa legge, ovvero quella relativa ai contratti di locazione di natura transitoria.
Pertanto, dalla disamina di questo combinato normativo emerge un'ampia autonomia contrattuale lasciata dal legislatore alle parti (locatore e locatario) che si atterranno, quindi, unicamente alle previsioni dettate dal Codice Civile in materia di contratti.
Le registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta di registro
A norma della già citata legge 431/98 il contratto per le locazioni turistiche deve rispettare la forma scritta.
La registrazione del contratto è obbligatoria se il periodo di locazione è superiore ai 30 giorni, pertanto alcun adempimento fiscale è dovuto per locazioni turistiche di periodo inferiore.
In caso di registrazione del contratto, da effettuare presso l'Agenzia delle Entrate competente, la relativa imposta risulta pari al 2% dell'importo del canone di locazione e comunque non può essere inferiore ad 67 euro.
I citati obblighi relativi alla registrazione del contratto, vanno effettuati entro il trentesimo giorno dalla stipula dell'atto (l'originaria previsione di 20 giorni è stata modificata con l'entrata in vigore della finanziaria 2004).
L'onere del pagamento dell'imposta è a carico ad entrambe le parti, ciascuna per il 50%.
In caso di ritardato od omesso pagamento dell'imposta si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 31° ed il 60° giorno: soprattassa del 3,75%;
versamento effettuato entro l'anno: soprattassa del 6%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 3% annuo sull'imposta dovuta.
E' opportuno precisare, che gli adempimenti sin qui descritti riguardano la normativa in materia di Imposta di Registro di cui al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Il proprietario è chiaramente obbligato a riportare nella propria dichiarazione dei redditi (salvo i caso di esonero alla presentazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 600/73), al quadro RB del modello, il totale dei redditi percepiti nell'anno derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi finalità (abitativa, turistica, commerciale etc.).
Attenzione inoltre, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni a chi, essendovi obbligato, omette la registrazione del contratto. Nei suoi confronti infatti, gli organi accertatori dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), possono procedere al recupero della tassazione evasa contestando, altresì, presuntivamente, la esistenza del citato rapporto anche per i quattro anni precedenti.
La comunicazione di Pubblica sicurezza
Per le locazioni di durata superiore al mese solare, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di effettare denuncia, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o - in sua assenza - al Sindaco (ex legge 59 del 1978) indicando le generalità del soggetto locatore.
La comunicazione va sempre effettuata, indipendemente della durata pattuita, se la locazione viene effettuata a favore di un cittadino straniero non Comunitario.
L'adempimento verrà effettuato utilizzando i prescritti moduli di "cessione del fabbricato". Una volta compilati i citati moduli verranno consegnati personalmente o a mezzo raccomandata A/R postale.